In caso di omissioni o carenze nella gestione dei canali di segnalazione whistleblowing, quali polizze si attivano?

Può accadere infatti che un’impresa assicurata commetta degli errori nell’allinearsi alla nuova normativa e da questo derivi un illecito per il quale è possibile che riceva una richiesta di risarcimento da parte del terzo coinvolto.

La vittima in questo caso sarebbe l’eventuale whistleblower che dovesse subire ritorsioni da parte dei suoi superiori, ad esempio, perché la sua identità è stata rivelata per un’errata o insufficiente procedura di protezione della sua identità.

La domanda da porsi è: un’eventualità del genere sarebbe coperta da una polizza?

 

In mancanza di una specifica esclusione, è possibile che una polizza D&O, o una Cyber Liability, rispondano trattandosi di un illecito trattamento di dati da proteggere, la cui responsabilità risalirebbe al Dpo dell’azienda stessa o al direttore che ricopre tale funzione.

Come noto, uno dei capisaldi della copertura prestata dalle polizze di assicurazione della responsabilità delle figure apicali di un’azienda si muove nell’ambito di operatività del dlgs 231/2001 e quindi dei modelli di gestione dallo stesso previsti. Ed è probabile che questa normativa sia ancora troppo recente per avere determinato l’imposizione di esclusioni dedicate da parte delle compagnie di assicurazione.

 

È anche possibile immaginare che le società terze che provvederanno al trattamento dei dati dei whistleblowers, in ottemperanza alla normativa prevista dal decreto, commettano un errore nello svolgere la loro attività. O che debba rispondere di questo l’autore materiale del software di gestione, dedicato all’occultamento dell’identità del segnalante o delle persone a lui vicine. Si tratterebbe dunque di danni che ricadrebbero nell’alveo della responsabilità contrattuale, ovvero della responsabilità professionale attinente l’attività della società che gestisce o sia autrice del software medesimo.

 

Quelli sopra indicati rappresentano solo alcuni dei contratti assicurativi interessabili dalla normativa di settore, ma altre eventualità potranno certamente divenire oggetto di richieste da parte degli assicurati e alle compagnie di assicurazione spetterà decidere se offrire prodotti ad hoc per coprirne le conseguenze.